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Il versamento di contributi a forme di previdenza complementare (fondi pensione), oltre a creare un “tesoretto” per il futuro, consistente nell’integrazione ad una pensione pubblica, può portare importanti benefici fiscali. Infatti, i contributi versati a forme di previdenza complementare (anche all’estero) sono deducibili dal reddito fino ad un importo annuo di 5.164,57 euro e possono portare ad un risparmio fiscale annuo fino a ca. 2.220 euro (per contribuenti con aliquota IRPEF marginale del 43%).
È possibile dedurre dal reddito anche i contributi versati per familiari a carico, sempre nel limite complessivo di 5.164,57 euro. La deduzione spetta però in primis al titolare della posizione previdenziale (dunque il familiare a carico) e, solamente se il reddito complessivo del familiare non è capiente, l’eccedenza può essere dedotta dal familiare cui è a carico.
Il versamento in fondi di previdenza complementare effettuato dall’azienda a favore dei dipendenti concorre al raggiungimento del plafond di 5.164,27 euro. Tale importo viene già dedotto dal reddito del dipendente direttamente dall’azienda che effettua il versamento.
Gli importi versati alla previdenza complementare vengono investiti in base alla linea di investimento scelte dal contribuente che può essere più o meno prudente. Una linea di investimento prudente porta in genere ad un rendimento basso ma relativamente sicuro, mentre una linea di investimento più aggressiva porta in genere ad un rendimento più alto ma più rischioso, portando con sé anche il rischio di perdita di parte del capitale investito. I versamenti effettuati e il rendimento ottenuto formano poi il montante contributivo che sarà distribuito al contribuente in forma di rendita vitalizia (analogamente alla pensione).
È possibile però richiedere erogazioni anticipate del fondo pensione (per motivi sanitari, di acquisto o ristrutturazione della prima casa o per qualunque altro motivo, però con limiti all’importo del rimborso). Il riscatto anticipato è invece possibile in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa, in caso di disoccupazione per un periodo superiore a 2 anni, in caso di morte (riscatto richiedibile dagli eredi) o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.
Gli importi erogati dal fondo pensione vengono tassati al 12,5% per la componente di investimento in titoli di Stato e al 20% per la componente azionaria. Se invece i versamenti al fondo pensione non sono stati oggetto di deduzione fiscale, gli importi erogati non vengono tassati. A tal fine è necessario comunicare annualmente al fondo pensione gli importi non dedotti dal reddito.
Aliquote di tassazione diverse sono invece previste relativamente alle erogazioni anticipate del fondo pensione